Se il contratto collettivo prevede per una determinata condotta una sanzione conservativa, il datore di lavoro non può punirla con il licenziamento.
Con la sentenza n. 23817/2026, la Corte di Cassazione, richiamando la pronuncia n. 129/2024 della Corte Costituzionale, ha ribadito che in questi casi la fattispecie deve essere equiparata all’insussistenza del fatto materiale, con applicazione della tutela reintegratoria attenuata.
Il caso riguardava una lavoratrice licenziata per avere abbandonato il posto di lavoro durante l’orario di servizio. I giudici hanno rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli, chiamata a verificare se la condotta fosse espressamente sanzionata in via conservativa dal CCNL applicato.