Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è illegittimo se il datore era comunque a conoscenza della grave patologia del lavoratore, anche attraverso messaggi WhatsApp scambiati con figure aziendali competenti.
Lo stabilisce il Tribunale di Gorizia con la sentenza n. 96 del 28 maggio 2026, riconoscendo il diritto alla reintegrazione di un lavoratore affetto da patologia oncologica.
La pronuncia evidenzia alcuni principi di particolare interesse:
• il lavoratore deve comunicare e documentare in modo chiaro la patologia per beneficiare del periodo di comporto prolungato previsto dal CCNL;
• il datore di lavoro è tenuto a comportarsi secondo correttezza e buona fede, cooperando per salvaguardare la continuità del rapporto;
• ai fini della conoscenza dello stato di salute, possono assumere rilievo anche comunicazioni informali, se indirizzate a soggetti aziendali incaricati della gestione delle assenze e della documentazione sanitaria.
Nel caso concreto, le conversazioni WhatsApp con l'addetta alle paghe e il direttore di cantina sono state ritenute sufficienti a dimostrare che l'azienda fosse a conoscenza della patologia oncologica, rendendo illegittimo il successivo licenziamento per superamento del periodo di comporto.