La condotta della lavoratrice madre che, dopo la pausa pranzo, si reca in infermeria per riposare non integra la “colpa grave” richiesta dall’art. 54 del DLgs. 151/2001 per derogare al divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del figlio.
Lo stabilisce il Tribunale di Varese, con la sentenza n. 218 del 25 maggio 2026.
Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre può essere superato solo in presenza di una colpa grave particolarmente rigorosa e qualificata. Non basta un comportamento disciplinarmente rilevante.
Alla lavoratrice era stato contestato di aver timbrato il rientro dalla pausa pranzo e di essersi poi recata in infermeria per riposare “a causa della stanchezza”, invece di riprendere immediatamente il lavoro.
Secondo la giudice:
• il fatto contestato è stato accertato;
• ma la condotta non integra né una giusta causa di licenziamento né la “colpa grave” richiesta dall’art. 54 del Testo Unico maternità;
• la tutela della lavoratrice madre impone una valutazione più rigorosa rispetto al normale licenziamento disciplinare.
La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la colpa grave deve essere valutata anche alla luce delle particolari condizioni psicofisiche connesse alla maternità.