Incarico dirigenziale a termine di Azienda Capitolina - Disdetta dal contratto - Proroga di fatto in possibile violazione di legge - Effetti

23 novembre 2017

Generico ,

Appello Roma, Sezione Lavoro, Pres. Cambria – sentenza del 25.09.2017 Cons. Rel. Marrocco NORME DI LEGGE: l’art. 4 del RD 2578/1925   l’art. 35 del dpr 902/1986 art. 63 co. 2 dlg 165/2001   l’art. 35 co. 1 ccnl municipalizzate   La questione che si pone all’esame della Corte Territoriale è la sorte di un incarico di Direttore Generale della Azienda Farmasociosanita Capitolina, prorogato dopo la scadenza del termine triennale originariamente apposto al contratto e, in particolare, se la proroga di fatto del termine triennale, dopo la comunicazione della disdetta, possa o meno integrare e/o produrre gli effetti di un rinnovo ex art. 4 del RD 2578/1925. E, ancora, se al Direttore nominato spetti comunque il pagamento del preavviso quale previsto dall’art. 44 del CCNL applicabile.   La soluzione che offre la Corte  è negativa. Quanto al rinnovo tacito, ad avviso della Corte, l’ordinamento converge nell’indicare che i rapporti d’impiego costituiti in violazione di legge, sia sostanziale che procedurale, non attribuiscono al lavoratore diritti ulteriori rispetto a quelli connessi alla prestazione in fatto del lavoro, al punto che le pronunce giudiziali, che tanto accertano, hanno effetto estintivo del rapporto di lavoro in essere (art. 63 co. 2 dlg 165/2001). La Corte territoriale richiama una sentenza della Suprema Corte che recita  “Quando la legge collega la cessazione del rapporto di lavoro a un determinato evento prevedendo, inoltre, che tale conseguenza possa essere impedita solo dalla riconferma nell’incarico, la mera prosecuzione di fatto nell’incarico non è idonea a creare incolpevoli affidamenti”. (Cass. n. 13232/2009). La disciplina di legge è, ad avviso della Corte Territoriale speciale e tipica,  e la ratio, è quella di garantire la continuità della gestione dei servizi pubblici direttamente assunti dai comuni, consentendo nel contempo alle amministrazioni di sciogliersi da vincoli negoziali in presenza di ragioni gravemente incidenti sul buon andamento dell’ente. Peraltro, con particolare riguardo alla valenza della delibera di mancata conferma del Direttore Generale, va tenuto conto che la SC ha avuto modo di chiarire che “Nel sistema delineato dall’art. 4 del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 (sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni) e dall’art. 35 del R.D. 10 marzo 1904 n. 108 la comunicazione del preavviso di risoluzione del rapporto del direttore della azienda municipalizzata al termine del triennio -con delibera per la quale non era previsto, prima dell’entrata in vigore dell’art. 35 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, il requisito della motivazione- determina alla scadenza di detto termine la cessazione del rapporto stesso, senza che sia necessaria a tal fine una ulteriore successiva delibera di conferma.” (Cass. 655/1992).   La Corte di Appello rigetta anche la richiesta di pagamento del preavviso osservando che l’art. 44 del ccnl di categoria invocato, disciplina, al comma 1, l’istituto del preavviso al Direttore nominato ai sensi del TU 2578/1925, rinviando allo scopo all’art. 35 co. 1 dpr 902/1986, norma questa che fissa il termine in tre mesi. Non trova aggancio positivo neppure la pretesa dell’appellante di ritenere obbligatoriamente applicabile alla fattispecie il comma 2 dell’art. 44 ccnl, in forza del quale “Tuttavia l’azienda può comunicare al direttore la propria volontà di risolvere il rapporto al termine del triennio con un preavviso pari a quello che gli sarebbe spettato, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 35 del presente ccnl, se il suo contratto fosse stato a tempo indeterminato.”. Infatti, il significato proprio delle parole utilizzate dai contraenti collettivi nella clausola al vaglio viene interpretata nel senso di ritenere che la concessione di un termine di preavviso secondo quanto previsto dall’art. 35 ccnl costituisca una mera facoltà concessa all’azienda (“…può comunicare…”), fermo restando che, ove si accedesse alla tesi sostenuta dall’appellante dell’obbligatorietà della previsione del 2° comma con riguardo all’incarico di direttore ex art. 4 del RD 2578/1925, si descriverebbe un regime normativo della fattispecie privo di qualunque coerenza applicativa, non emergendo neppure in via d’interpretazione sistematica il criterio per discernere quando si dovrebbe applicare l’una e quando l’altra regola (ossia quando il 1° e quanto il 2° comma dell’art. 44), cosa questa che renderebbe illegittimamente indeterminabile l’oggetto dell’obbligazione datoriale. L’interpretazione fatta propria dalla Corte riposa  sul fatto che il comma 2 dell’art. 44 è destinato all’altra categoria di dirigenti cui si applica il ccnl, ossia quelli ricoprenti il ruolo di direttore nelle imprese di pubblici servizi locali non esercitati direttamente dal Comune (v. art. 1 co. 2 ccnl), e che l’imprecisa formulazione del precetto è il risultato dell’interpolazione che l’originario testo dell’art. 44 aveva patito nel 1994, quando cioè il ccnl era stato applicato anche ai direttori delle aziende speciali di cui al RD 2578/1925. (Avv. Stefania Ciaschi)   Sentenza causa civile n. 8198:2013  
Avvocati Giuslavoristi Italiani

Recapiti

Indirizzo: Via Lentasio, 7
CAP: 20122
Comune: Milano
Telefono: +39 02 58305930
Fax: +39 02 58326379
C.F.: 97310270158
www.giuslavoristi.it

Orari

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore
10:00 alle ore 13:00