Con la sentenza n. 419 dell’11 marzo 2026, il Tribunale di Brescia torna sul tema della distinzione tra precarietà e stabilità nei rapporti di somministrazione.
Nel caso affrontato, un lavoratore, inizialmente assunto a termine e poi stabilizzato dall’agenzia di somministrazione, ha continuato a lavorare per anni presso la stessa azienda utilizzatrice.
Secondo il ricorrente, questo utilizzo prolungato integrava una forma di precarietà contraria alla normativa sui contratti a termine e ai principi europei.
Il giudice ha respinto il ricorso, chiarendo che:
• non si tratta di una successione di contratti a termine;
• il lavoratore è titolare di un rapporto a tempo indeterminato con l’agenzia (staff leasing);
• anche nei periodi senza missione, resta dipendente e ha diritto all’indennità di disponibilità.
La somministrazione a tempo indeterminato è un rapporto stabile, non assimilabile al lavoro precario.
Di conseguenza, non si applicano i limiti temporali previsti per i contratti a termine.