L'inadempimento degli obblighi di informazione e consultazione, previsti dalla legge o dai CCNL, deve essere valutato alla luce del fatto che il datore di lavoro ha utilizzato canali atipici ed estemporanei che hanno assicurato comunque il confronto effettivo con il sindacato.
È l’orientamento ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 789/2026 per cui i giudici escludono l’antisindacalità della condotta datoriale che, alla luce delle fasi convulse durante l’emergenza per COVID-19, ha interloquito con il sindacato non attraverso le forme previste dal Contratto nazionale, ma con la messaggistica di WhatsApp.