Accordo di prossimità: Corte di Cassazione, ordinanza n. 19467/2025

Ai fini dei minimi contributivi, l’accordo di prossimità non può derogare in modo peggiorativo la normativa primaria: lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19467/2025.
Nell’esprimersi i giudici ribadiscono il principio per cui “resta inalterato il minimale contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (...) il cui importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, è desumibile dai diversi accordi sindacali o dal contratto individuale di lavoro quando questi ultimi prevedano una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo nazionale, mentre in caso contrario la contribuzione va parametrata a quella stabilita dalla contrattazione nazionale di settore".
Aggiungono quindi che “riguardo ai contratti di prossimità, che integrano il contratto collettivo per meglio rispondere ai bisogni della singola impresa, la contrattazione aziendale, ai fini del caIcolo del minimale contributivo, non può derogare in pejus al livello retributivo assunto dall'art. 1 L. n.389/1989, essendo la materia previdenziale indisponibile (...) e soggetta a regolamentazione tramite norme imperative di legge statale, inderogabile dall'autonomia collettiva".
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