Con l’ordinanza n. 6422/2025, la Corte di Cassazione afferma che è legittimo che la contrattazione collettiva modifichi o elimini i trattamenti economici che non sono contrattualizzati individualmente.
Viene così rigettato il ricorso di un avvocato dipendente di società in house che si era opposto alla revoca di un beneficio economico.