La garanzia della libertà e della segretezza da corrispondenza privata e il diritto alla riservatezza nel rapporto di lavoro impediscono di elevare a giusta causa di licenziamento il contenuto in sé delle comunicazioni private del lavoratore, condivise con telefono personale a determinate persone e nell’intento di mantenerle segrete.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5334/2025. Tra i punti sottolineati dai giudici, quello per cui il dipendente che trasmette al datore il contenuto video da un gruppo chiuso di chat - e da cui deriva il licenziamento del collega - viola il principio costituzionale di segretezza delle comunicazioni tra privati.