Con l’ordinanza interlocutoria n. 23874/2024, le Sezioni unite della Corte di Cassazione rimettono alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della norma che non prevede eccezioni al termine di decadenza in caso di incapacità naturale del lavoratore, nell’ambito dell’impugnazione del licenziamento.
Nel dettaglio, i giudici hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui, nel prevedere che “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, …”, fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell’atto, anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.