RITO FORNERO. Primo Grado. Fase di opposizione. Opposizione incidentale proposta dall'opposto con la memoria difensiva di costituzione oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e senza istanza di rifissazione dell'udienza di discussione. Ammissibilità. Corte di Appello di Roma - Sez. lavoro 8.6.2016. Pres. Est. M.Tatarelli

5 settembre 2016

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Nell’ambito di un procedimento di impugnazione del licenziamento promosso da una dirigente con il rito Fornero, conclusasi la fase sommaria con l’accertamento della illegittimità del licenziamento per difetto di prova dell’ “impossibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti” e con la condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità supplementare di fonte collettiva, la sola lavoratrice proponeva opposizione in via principale, chiedendo di essere reintegrata previo accertamento della nullità del recesso per motivo illecito determinante, mentre la società datrice chiedeva la revoca dell’ordinanza in via incidentale solo nella memoria difensiva di costituzione depositata oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e senza chiedere il differimento dell’udienza di discussione ex art. 418 cpc. Il Tribunale ha confermato l’ordinanza respingendo il ricorso della dirigente e dichiarando inammissibile in quanto tardiva l’opposizione proposta solo in via incidentale con la memoria di costituzione dalla società. Nel decidere il reclamo proposto dalla Società, la Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro, con sentenza in data 8.6.2016, ha richiamato Cass. – Sez. Lav. n. 3836/2016 e ritenuto ammissibile e tempestiva l’opposizione proposta in via meramente incidentale, ritenendo che “posto che il termine perentorio serve solo per dare definitività al dictum cautelare, una volta esclusa tale stabilità a seguito dell’opposizione di una delle parti nel termine di gg. 30, tutto può essere rimesso in discussione e anche dalla parte che ha lasciato spirassero inutilmente i termini per l’opposizione”. La Corte, pur qualificando la riproposizione, da parte dell’opposto, delle “domande e delle eccezioni … respinte in sede cautelare, come “riconvenzionale”, ha escluso che, in assenza di richiamo da parte del rito Fornero, possa trovare applicazione neppure in via analogica l’art. 418 cpc, in quanto disposizione che prevede “una decadenza processuale”ed ha ritenuto che l’opposto avrà l’onere “di controdedurre alla prima udienza”. Nel merito, infine, la Corte ha accolto il reclamo attesa l'inapplicabilità al licenziamento del dirigente dell’obbligo di repechage e la ritenuta sussistenza della modifica organizzativa dedotta. A cura di Filippo Maria Giorgi Sescarica il testo integrale,cancellando il restontenza Corte d'Appello di Roma - Sez.Lav. Est. dott. Maurizio Tatarelli
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