Coppie di fatto e pensione di reversibilità

28 aprile 2016

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Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 1^ – sentenza del 22.12.2015 Est. Dott. Paolo Sordi art. 16 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo - artt. 8 e 14 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo - art.157 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e Direttiva Consiglio d’Europa n.78/2000 in D.lgs. 216/2003 - artt. 2,3,29 e 117 Cost. –art.13 R.d.l. 636/1939 –– Convivenza more uxorio e decesso di un componente - Pensione di reversibilità  - Rifiuto – Impugnativa con questione di costituzionalità per contrasto rispetto  alle norme comunitarie, alle convenzioni e ai trattati internazionali – Diniego di remissione Il Tribunale di Roma si sofferma su profili d’ordine pratico e sui riflessi di natura giuridica dai quali emerge la differenza tra matrimonio e unioni di fatto. Viene individuata una differenza “strutturale” tra le due situazioni, obbligatorio riconoscimento di un reciproco impegno nel matrimonio; assunzione e durata di impegno volontari nella diversa ipotesi delle coppie di fatto. L a sentenza ha ribadito la rilevanza delle coppie di fatto e la sussistenza di tutele apprestate anche per tali situazioni, escludendo il trattamento pensionistico sul presupposto che esso costituisca prosecuzione di un obbligo di assistenza materiale assunto con il matrimonio. Nel caso in esame viene evidenziata la consapevolezza in capo al superstite, che nel corso dell’unione di fatto beneficiava di altra reversibilità relativa ad un precedente matrimonio, circa la mancanza di un analogo diritto in caso di mancata formalizzazione della nuova unione, che ha scelto di mantenere di fatto. Dal preliminare esame nella sentenza del dettato costituzionale viene respinto un ipotizzato contrasto con l’art.3 e parimenti le ulteriori previsioni contenute sia nell’art.2 con i diritti della persona, che nell’art.29 costituiscono la conferma che l’integrale tutela della famiglia ha il suo riconoscimento pieno esclusivamente nel matrimonio. Le diverse tutele approntate nel caso in cui nascano figli dall’unione di fatto, vanno rintracciate negli obblighi di sostentamento che la legge accorda coerentemente con la realizzata piena equiparazione dei figli in quanto tali (es. assegno per il nucleo familiare). La sentenza esamina la Direttiva n.78 del 2000 in ordine alla parità di trattamento per il lavoro ed i lavoratori nell’ambito comunitario in base all’art.157 del Trattato, segnalata dalla ricorrente ed anche di quando accaduto con una sentenza della Corte di giustizia UE (10.5.11, C-147/2008) nella quale era stato riconosciuto come trattamento discriminatorio l’attribuzione alle coppie di fatto di un trattamento pensionistico peggiorativo, rispetto a quello riconosciuto alle coppie sposate. In realtà il caso in esame riguardava una “unione civile registrata” dove due persone dello stesso sesso, secondo la legislazione tedesca, assumono formalmente dinanzi all’autorità pubblica reciproci impegni, in modo analogo al matrimonio. Esclusa la rilevanza anche di altra sentenza richiamata (Corte di Giustizia UE 1°.4.08, C-267) che riguardava una “unione solidale”, sempre con partner dello stesso sesso che con il loro lavoro ed il loro patrimonio avevano creato una comunione diretta a fronteggiare reciproche esigenze. Analogamente le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (19.2.13 e 24.6.10) per asserite discriminazioni hanno riguardato solo coppie dello stesso sesso; il giudice non ha ravvisato elementi tali da poter considerare disapplicabile la previsione dell’art. 13 r.d.l. n.636/1939 e quindi procedere per violazione dell’art.117, primo comma della Costituzione. Scarica il testo integrale
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