Con l’ordinanza 26908/2023, la Corte di Cassazione afferma che nell’ambito di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine triennale di decadenza per l’esercizio dell’azione di regresso dell’Inail decorra dalla data di emissione del decreto di archiviazione da parte del giudice penale.
Il pronunciamento approfondisce la questione, sottolineando la distinzione tra:
- le ipotesi in cui manca un accertamento del fatto/reato da parte del giudice penale, per cui l’azione di regresso è soggetta al termine triennale di decadenza, che può essere impedita con il deposito del ricorso giudiziale;
- le ipotesi di sussistenza dell’accertamento con sentenza penale di condanna, per cui l’azione di regresso è soggetta al termine triennale di prescrizione, che può venire interrotto con la notifica del ricorso con cui viene esercitata l’azione.