Con l’ordinanza 2991/2023, la Corte di Cassazione si esprime sui limiti della responsabilità del committente in caso di infortuni sul luogo di lavoro.
Nello specifico, la responsabilità non si configura in automatico per l’infortunio occorso al dipendente dell’appaltatore: questa infatti si estende al committente solo quando quest’ultimo si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire.