23 febbraio 2023
Limitare la scelta della seconda lingua solo ad alcuni idiomi ufficiali dell’Unione europea, all’interno di un bando di concorso, rappresenta una discriminazione fondata sulla lingua. È quanto afferma la Corte di Giustizia dell’Ue con la sentenza del 16 febbraio 2023 inerente alla causa C-623/20.
Il pronunciamento trae origine dai bandi di concorso per l’Epso (l’Ufficio europeo per la selezione del personale), impugnati da Italia e Spagna: nei bandi veniva indicato che i candidati dovevano possedere per la prima lingua un livello minimo C1 tra le 24 lingue ufficiali dell’Unione, mentre per la seconda lingua era richiesto un livello minimo B2 in francese, inglese o tedesco, ritenute quelle principali per il lavoro nelle istituzioni comunitarie.
Impugnazione accolta perché la limitazione della seconda lingua a soli tre idiomi è una disparità di trattamento basata sulla lingua.
L’Alta Corte europea ha quindi ricordato che l’istituzione interessata può porre un limite linguistico in una procedura di selezione se dimostra che tale scelta è giustificata oggettivamente dall’interesse di servizio, soddisfa reali esigenze ed è proporzionata ad esse e se è basata su criteri chiari, oggettivi e prevedibili. Caratteristiche non riscontrate nel caso in questione.