È legittima la clausola che condanna l’apprendista che si è dimesso senza giusta causa a rimborsare al datore di lavoro i costi sostenuti per la sua formazione al solo scopo di beneficiare, per un periodo di tempo minimo giudicato congruo, del bagaglio di conoscenze acquisite dal medesimo.
Lo afferma il Tribunale di Roma con la sentenza n. 10843 del 27 ottobre 2025.