Anche se concordato con le organizzazioni sindacali, è da considerarsi illegittimo un criterio di scelta dei lavoratori da licenziare che assegna al datore un margine di discrezionalità. Lo stabilisce l’ordinanza 33623/2022 della Corte di Cassazione.
Il pronunciamento trae origine dal licenziamento di un dipendente al quale era stato attribuito un giudizio di valore “mediocre”, finendo tra il personale in esubero, e che aveva impugnato il provvedimento, lamentandone l'illegittimità. Respingendo il ricorso dell’azienda a seguito della sentenza della Corte d’Appello che aveva accolto tale lettura, la Cassazione ha rimarcato che “i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa”.