Con la pronuncia del 13 settembre 2022, il Tribunale di Lamezia Terme ha statuito che nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la pubblica amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo il rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio della su attività.
In applicazione di detto principio, la Corte territoriale ha accertato il demansionamento ai danni di alcuni dipendenti di un’Azienda Pubblica di Servizi alla persona che, inquadrati come infermieri, erano adibiti, per la maggior parte del loro turno lavorativo (più del 50%), alle mansioni inferiori proprie degli operatori socio sanitari quali la cura dell’igiene personale e l’assistenza dei pazienti.