Tribunale di Roma, Est. Calvosa, 12 marzo 2014Riqualificazione del rapporto – licenziamento immotivato – reintegrazione attenuata - applicabilitàQualora il giudice accerti la natura subordinata del rapporto di lavoro, formalmente autonomo , e la lettera di recesso risulti assolutamente priva di motivazione trova applicazione il 6° co. dell'art. 18 l. n. 300/1970 che prevede che, nel caso in cui vi sia "un difetto di giustificazione del licenziamento", debbano applicarsi le tutele di cui ai commi precedenti sicché, non sussistendo alcuna giusta causa o giustificato motivo di recesso, ai sensi del 4° Co. dell'art. 18 cit., il datore di lavoro dev'essere condannato a reintegrare il dipendente nel proprio posto di lavoro.Reintegrazione attenuata - Indennità risarcitoria – periodo di riferimento – sino al provvedimentoL'indennità risarcitoria deve essere commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamento a quello dell’emananda ordinanza (nel limite delle 12 mensilità normativamente previsto) giacché le successive retribuzioni maturate dal dipendente conseguiranno automaticamente all'obbligazione reintegratoria sorta a carico del datore di lavoro per effetto dell’ordinanza stessa.