Con sentenza n. 9750 del 23 gennaio 2019, depositata l’8 aprile 2019, la Corte di Cassazione (sezione lavoro, relatore Rosa Arienzo), dirimendo un contrasto nella giurisprudenza di merito, ha statuito che la cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente ex art. 2112 c.c., sicché non vi è alcuna necessità, né onere per il lavoratore di far valere formalmente nei confronti del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo (che ha acquisito contrattualmente l’azienda cedente e il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis.
È evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c). La norma prevede l’applicabilità delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui all’art. 6 (novellato) della L. n. 604/1996 in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c., in sostanza allorquando venga impugnata detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua.
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