La retribuzione durante le ferie deve essere comparabile a quella percepita nei periodi di lavoro, ma non necessariamente identica: lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18529/2026.
Il punto centrale della decisione è che l’esclusione di alcune voci retributive non comporta automaticamente una violazione del diritto alle ferie retribuite.
Secondo i giudici, occorre verificare in concreto se la riduzione economica sia tale da avere un effetto dissuasivo, cioè da scoraggiare il lavoratore dal fruire delle ferie.
Nel caso esaminato, la mancata inclusione di alcune indennità incideva per il 3,37% della retribuzione annua lorda: una differenza ritenuta insufficiente per integrare un effetto deterrente.