È in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione precludere l’accesso alle procedure di emersione agli stranieri segnalati nel sistema di informazione Schengen per mero ingresso o soggiorno irregolari.
È quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 6 del 2026, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge numero 34 del 2020, nella parte in cui preclude, ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno, l’accesso alle procedure di emersione dai rapporti di lavoro irregolari.