Anche il dirigente monetizza le ferie non godute al termine del rapporto, per quanto possa decidere da sé i periodi di riposo senza ingerenze del lavoratore. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32689/2025.
I giudici con il pronunciamento ribadiscono che il divieto di monetizzazione delle ferie scatta solo quando il lavoratore:
- abbia avuto effettivamente la possibilità di esercitare il diritto alle ferie;
- sia stato informato della necessità di usufruirne;
- vi abbia consapevolmente rinunciato.
Spetta al datore di lavoro provare di aver adempiuto l’obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, anche invitando formalmente l’interessato a fruirne.