È valido il patto di non concorrenza che lega il corrispettivo alla durata del rapporto di lavoro. Lo sancisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 436/2026.
I giudici richiamano l’orientamente precedente (Cassazione 11908/2020, Cassazione 5540/21, Cassazione 13050/25) e confermano che che la durata del rapporto, quale elemento a cui è legato il corrispettivo del patto di non concorrenza, incide sulla congruità del corrispettivo, ma non sulla sua determinabilità-determinatezza.
Il profilo della determinabilità del corrispettivo e quello della sua congruità rappresentano due distinti motivi di nullità del patto di non concorrenza, non invocabile nel caso di specie.