La Cassazione sull'obbligo di repechage, ordinanza n. 31312/2025

È violato l’obbligo di repechage se il datore di lavoro ricopre una diversa posizione affidabile al dipendente licenziato con un contratto di lavoro autonomo. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31312/2025.
I giudici rilevano che, ai fini del repechage, conta l’esistenza di una posizione lavorativa concretamente attribuibile al dipendente altrimenti licenziato. È una circostanza del tutto irrilevante che la posizione in questione sia ricoperta con un successo contratto di lavoro autonomo, sulla base dell’insindacabile scelta datoriale.
L’ordinanza infatti afferma che sarebbe altrimenti fin troppo agevole per il datore eludere il limite del repechage, soddisfando le sue esigenze con il ricorso a figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato.
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