L’indennità di disponibilità, prevista dall’art. 34 del Dlgs. 81/2015, è sempre dovuta dall’agenzia di lavoro se il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, è in attesa di essere inviato in missione presso un datore cliente.
Lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7853/2025.