Con l’ordinanza n. 26021/2025, la Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui il datore di lavoro è tenuto a risarcire il dipendente infortunato se non dimostra di aver vigilato in modo adeguato all’uso dei dispositivi di protezione individuale.
Nel caso in questione, un operaio aveva perso l’uso di un occhio per essere stato colpito da una scheggia durante una prestazione lavorativa. Nonostante l’azienda avesse fornito gli occhiali protettivi, la mancata vigilanza sull’effettivo utilizzo ha comportato la responsabilità civile del datore.
La pronuncia chiarisce la distribuzione dell’onere probatorio.
Il lavoratore deve dimostrare:
- il fatto infortunistico durante la prestazione;
- le conseguenze subite;
- l’inadempimento del datore, senza doverlo provare.
Da parte sua il datore è chiamato a:
- adempiere tutte le prescrizione antinfortunistiche;
- effettuare la valutazione dei rischi;
- fornire formazione, informazione e addestramento;
- adattare le misure prescritte;
- vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori.