L’indennità di mobilità non può cumularsi con i trattamenti pensionistici diretti, inclusi quelli a carico degli ordinamenti sostitutivi o esclusivi dell’assicurazione generale obbligatorio. Lo precisa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25643/2025.
In particolare, i giudici sottolineano che la pensione privilegiata ordinaria non tabellare ha natura retributiva e non risarcitoria: ne consegue che rientra nel divieto di cumulo con l’indennità di mobilità, con la conseguente sospensione del trattamento pensionistico durante la fruizione della mobilità, senza incidere sul diritto complessivo alla pensione.