Indennità di mobilità: Corte di Cassazione, ordinanza n. 25643/2025

L’indennità di mobilità non può cumularsi con i trattamenti pensionistici diretti, inclusi quelli a carico degli ordinamenti sostitutivi o esclusivi dell’assicurazione generale obbligatorio. Lo precisa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25643/2025.
In particolare, i giudici sottolineano che la pensione privilegiata ordinaria non tabellare ha natura retributiva e non risarcitoria: ne consegue che rientra nel divieto di cumulo con l’indennità di mobilità, con la conseguente sospensione del trattamento pensionistico durante la fruizione della mobilità, senza incidere sul diritto complessivo alla pensione.
Avvocati Giuslavoristi Italiani

Recapiti

Indirizzo: Via Lentasio, 7
CAP: 20122
Comune: Milano
Telefono: +39 02 58305930
Fax: +39 02 58326379
C.F.: 97310270158
www.giuslavoristi.it

Orari

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore
10:00 alle ore 13:00