La retribuzione feriale deve includere tutte le componenti economiche collegate all’esecuzione delle mansioni e riconducibili alla posizione personale e professionale del lavoratore. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24899/2025.
Il compenso previsto non deve disincentivare il lavoratore dall’esercitare il diritto al godimento effettivo del periodo di riposo annuale, come sancito anche dall’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e come da interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione europea.