Con la sentenza n. 19049/2025, la Corte di Cassazione stabilisce che “ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate".
Nel pronunciarsi i giudici richiamano la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di compatibilità tra tariffe minime e diritto alla concorrenza e in base alla quale le norme nazionali che tutelano la qualità delle prestazioni e l’autonomia del professionista non violano i principi comunitari, a patto che siano proporzionate e giustificate da obiettivi legittimi.