L’anticipazione del Trattamento di fine rapporto deve rispettare i rigorosi presupposti indicati dall’articolo 210 c.c.: tra questi, la necessità di causali specifiche, la regola dell’una tantum e i limiti quantitativi. Lo rimarca la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13525/2025.
I giudici aggiungono che l’anticipazione mensile e senza causale non è legittima: le somme corrisposte assumono una natura retributiva, con relativo obbligo contributivo.