È ingiustificato il licenziamento irrogato al dipendente per il mancato superamento del periodo di prova perché ritenuto insussistente, e comunque invalido, l’invocato patto di prova.
Lo afferma il Tribunale di Treviso con la sentenza n. 333 del 30 aprile 2025, ribadendo che non si può attribuire alcuna validità ed efficacia al patto contenuto nella sola lettera di impegno all’assunzione, dal momento che non erano specificate le mansioni che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere nel periodo di prova.