È riconosciuta l’estensione dell’impresa familiare al convivente di fatto che collabora in modo stabile e alla sua partecipazione agli utili ai beni dell’impresa.
Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, nel pronunciarsi con l’ordinanza n. 11661/2025, recepiscono le sentenza n. 148/2025 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 230-bis, comma 3, c.c., nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti ritenuti familiari il convivente di fatto.
Resta ferma la necessità di accertare l’effettività e la continuità dell’apporto prestato.