Quando le condotte contestate sono antecedenti alla stipulazione del nuovo contratto, non è ammessa l’estensione retroattiva delle previsioni del codice disciplinare riportate nei contratti collettivi rinnovati ed è irrilevante la presenza di una clausola generica di retroattività.
A precisarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11147/2025. In ambito disciplinare devono prevalere le esigenze di certezza del diritto che impediscono di prendere in considerazione le sanzioni conservative inserite nel Ccnl in data successiva al licenziamento per giusta causa.