È passibile di licenziamento il dipendente che, durante la malattia, si dedica ad attività ludiche che compromettono o ritardano, anche solo potenzialmente, la sua guarigione. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11154/2025.
Nel ribaltare la pronuncia di merito, i giudici affermano che per il lavoratore non sussiste un divieto assoluto di prestare altra attività in costanza di assenza per malattia, ma il compimento dell’attività può giustificare la sanzione del licenziamento se:
- è sufficiente a far presumere l’inesistenza della infermità addotta;
- è tale da pregiudicare o ritardare la guarigione.