Il lavoratore assente da lavoro per malattia può chiedere la fruizione delle ferie maturate e non godute per sospendere il decorso del periodo di comporto ed evitare il licenziamento per superamento dello stesso. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9831/2025.
Alla facoltà del lavoratore non corrisponde però l’obbligo per il datore di lavoro di accettare la richiesta se ricorrono ragioni organizzative di natura ostativa, purché siano concrete ed effettive.