In caso di ritenuta validità del patto di non concorrenza, è inibita al lavoratore la possibilità di rendere la propria prestazione per la società concorrente e deve pagare le penali stabilite nel patto per la violazione dell’obbligo di informativa e del divieto di concorrenza.
È quanto stabilito dal Tribunale di Parma con la sentenza n. 132 del 26 febbraio 2025 in cui è indicato che la penale prevista non può venire ridotta ad equità ex articolo 1384 del Codice civile se l’importo non è manifestamente eccessivo rispetto al potenziale lucro cessante che deriva dalla violazione del patto.