La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9286/2025 ribadisce che la conciliazione sindacale non può essere valida se avviene presso la sede aziendale.
La pronuncia richiama l’ordinanza n. 10065/2024 con la quale veniva affermato il principio per cui la sede azienda non può essere annoverata tra le sedi protette, “mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire (...) la libera determinazione della volontà del lavoratore”.