In caso di recesso per mancato superamento del periodo di prova, con assegnazione in concreto a mansioni diverse da quelle indicate nella relativa clausola, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione della prova o, se non è possibile, al ristoro del pregiudizio sofferto.
Lo stabilisce il Tribunale di Messina, sezione lavoro, con la sentenza n. 591 del 26 febbraio 2025.