Può essere licenziato con due distinti provvedimenti il dipendente che tiene due condotte diverse che integrano due illeciti disciplinari, anche se il secondo viene comunicato dopo la cessazione del rapporto a seguito del primo recesso. Lo stabilisce il Tribunale di Ancona, sezione lavoro, con la sentenza n. 213 del 29 marzo 2025.
La pronuncia richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui, per licenziare la seconda volta, è necessario che il datore abbia contestato condotte non conosciute o sopravvenute all’atto del primo licenziamento.