Libertà di circolazione e praticantato forense: la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza relativa alla causa C-807/2023, si esprime contro le limitazioni territoriali nazionali.
Nello specifico, ha giudicato incompatibile la normativa austriaca che impone l’obbligo di svolgere parte del praticantato solo presso un avvocato che ha sede sul territorio nazionale.
La restrizione, per i giudici, è un ostacolo ingiustificato alla libertà di circolazione dei lavoratori che non può essere legittimata in mancanza di una valutazione adeguata di equivalenza del percorso svolto all’estero.