Il lavoratore non può essere licenziato per superamento del periodo di comporto che se l’assenza per malattia è dovuta alla negligenza del datore di lavoro. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8072/2025.
Nel caso in questione, la mancata formazione sulla prevenzione dei rischi da parte del datore di lavoro aveva contribuito al peggioramento della sindrome del tunnel carpale di una fisioterapista.