È legittimo il licenziamento del dipendente che attesta falsamente la sua presenza in servizio anche a mezzo strumenti informatici. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4936/2025.
Nell’esprimersi i giudici sottolineano che "la condotta tenuta dal ricorrente è stata connotata da frode idonea a conseguire indebiti arricchimenti a danno della società datrice di lavoro. Dunque si è trattato di comportamenti fraudolenti, fonte di danno per la società datrice di lavoro. Tanto basta a ritenere legittimo e giustificato il ricorso all’agenzia investigativa".