Nel pubblico impiego il lavoro straordinario va pagato a fronte del consenso del datore di lavoro, anche se prestato in maniera non formalmente corretta. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4984/2025.
I giudici sottolineano che l’eventuale violazione normativa relativa alla regolarità della richiesta o ai limiti di spesa pubblica “si può tradurre in una responsabilità contabile di chi lo straordinario abbia consentito, ma non in un danno per il lavoratore che la sua prestazione abbia reso”.