Per avere l’accesso ai dati personali di un cliente non basta la parola dell’avvocato che dichiara di agire su incarico dell’interessato: la richiesta di accesso deve essere firmata tanto dal legale quanto dal cliente o va allegata la delega conferita al professionista.
Lo stabilisce il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 47/2025. La richiesta di accesso deve essere formulata in applicazione dell’art. 15 Gdpr (regolamento comunitario sulla privacy, n. 2016/679).