In un contratto di rete, il distacco è valido se la parte distaccante svolge una attività imprenditoriale reale e autonoma che garantisce un interesse concreto al distacco. L’assenza di tale attività determina la riqualificazione del rapporto come somministrazione di manodopera illecita, con obbligo contributivo che spetta all’impresa individuale utilizzatrice del lavoro.
È quanto stabilisce il Tribunale di Perugia con la sentenza n. 378 del 16 ottobre 2024 nel caso di una impresa individuale che aveva impugnati i verbali ispettivi dell'Ispettorato territoriale del lavoro, Inps e Inail.