La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12139/2025, ricorda le condizioni per cui, nel pubblico impiego privatizzato, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione. - Le mansioni non devono essere completamente estranee alla sua professionalità. - Deve ricorrere una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro. - La richiesta di tali mansioni inferiori deve avvenire in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore. - Se tale marginalità non ricorre, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori deve essere occasionale.