Il rifiuto del dipendente ad adempiere una disposizione di servizio è legittimo se conforme a buona fede, valutando le circostanze del caso concreto. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1911/2025.
La pronuncia fa riferimento al caso di un dirigente medico di un’azienda ospedaliera sottoposto a sanzione disciplinare (sospensione dal servizio e dalla retribuzione) per non essersi recato in struttura quando in turno di disponibilità e dopo che era stata richiesta la sua presenza.
Per i giudici il rifiuto è contrario a buona fede dal momento che ha comportante un’interruzione del servizio di assistenza nell’arco delle 24 ore: una continuità che risponde ad un interesse pubblico prevalente e non procrastinabile.