In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro per assolvere l’obbligo di repechage deve solo dimostrare l’inesistenza di posizioni vacanti che siano compatibili con le mansioni del lavoratore. Non sussiste l’obbligo di estendere la ricerca a funzioni non strettamente correlate.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1364/2025. Il giudice non può imporre il mantenimento di una posizione anche inferiore non compatibile: ciò rientra nella discrezionalità gestionale del datore.