Rappresenta una violazione grave del rapporto di fiducia dipendente-lavoratore l’uso improprio dei permessi ex lege 104/92, quando sistematico e per scopi estranei all’assistenza del familiare disabile. Legittima dunque il licenziamento per giusta causa.
Lo sancisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2157/2025, in merito al caso di un lavoratore che impiegava parte del tempo concesso per attività personali e ricreative, come risultato dai controlli operati da un’agenzia investigativa privata.
Sollevata anche la questione privacy: i giudici evidenziano che l’attività investigativa riguardava esclusivamente l’utilizzo dei permessi retribuiti, non l’adempimento di mansioni lavorative.